Emergenza Covid-19. Adozione ulteriori misure restrittive
Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nell’intero territorio del Comune di Atri, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e a seguito dell’istituzione della zona rossa in alcuni comuni limitrofi nonché dell’individuazione dell’opsedale S. Liberatore come nosocomio Covid-19, è stata emessa l’Ordinanza n. 31 del 20 marzo 2020 che dispone quanto di seguito:
1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 300 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. ad eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni dalle ore 07.00 alle 20.00;
5. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
6. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti negli esercizi più vicini alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi ovvero nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e la propria residenza, domicilio o dimora;
7. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
In allegato il testo dell'ordinanza.